ATTUALITA': COVID-19

VIOLAZIONE DELLE NORME ANTI COVID-19: QUALI SANZIONI?


1. RETATO CONTRAVVENZIONALE: inosservanza della quarantena da parte del soggetto positivo al virus.

Il combinato disposto dell’art. 2, co. 3 d.l. n. 33/2020 e dell’art. 4, co. 6 d.l. n. 19/2020 stabilisce che “salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale” – il riferimento è al delitto di epidemia colposa – “o comunque più grave reato” – ad es., epidemia dolosa, omicidio o lesioni personali, dolose o colpose – “la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”, cioè con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall’art. 4, co. 7 d.l. n. 19/2020).

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2. ILLECITO AMMINISTRATIVO: violazioni di cui all'art. 2, co. 1, Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Le violazioni delle disposizioni del D.L. n. 33/2020, ovvero delle disposizioni dei D.P.C.M., delle Ordinanze del Ministero della Salute e delle Ordinanze regionali, emanate in attuazione del predetto Decreto Legge, “sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, co. 1, D.L. n. 19/2020", cioè con il pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30%.