DIRITTO COMMERCIALE / TRASPORTI

CANCELLAZIONE DEL VOLO, RITARDO SUPERIORE ALLE 3 ORE O NEGATO IMBARCO: COMPENSAZIONE PECUNIARIA E RISARCIMENTO DANNI.

In caso di caso cancellazione del volo, ritardo superiore alle 3 ore o mancato imbarco, il passeggero, tra le altre tutele previste, ha diritto ad una compensazione pecuniaria (ex art. 7 Regolamento UE 261/2004) pari a:

a) euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) euro 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) euro 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Inoltre, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale «il passeggero il quale, dopo aver accettato il volo alternativo proposto dal vettore aereo in seguito alla cancellazione del suo volo, abbia raggiunto la sua destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo per il volo alternativo, beneficia del diritto a compensazione pecuniaria»

Tuttavia, l’art. 5, paragrafo 3, del succitato Regolamento UE prevede che il Vettore aereo operativo non sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria (a norma dell'articolo 7), se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Il considerando n. 14 afferma che ricorrono circostanze eccezionali «in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo».

In ogni caso, l’art. 12 del Regolamento de quo, stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”: con l’avvertimento che il risarcimento (compensazione) previsto dal Regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare (v. art. 12, 1° co. 2a parte).

Pertanto, il passeggero potrà agire anche per ottenere il risarcimento "supplementare" del danno ai sensi della Convenzione di Montreal, che prevede le seguenti tutele:

  • Danni causati da ritardi o cancellazioni di voli: risarcimento fino a € 5.100 circa;
  • Ritardo, perdita o distruzione dei bagagli: risarcimento fino a € 1.200 circa;
  • Lesioni o morte di un passeggero: risarcimento fino a € 124.000 circa.


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