DIRITTO DEL LAVORO

I TRATTI DISTINTIVI DEL "MOBBING LAVORATIVO"

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 10992/2020 del 9.06.2020 (MASSIMA)

Il mobbing lavorativo si configura quando ricorra l'elemento oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo unitariamente considerati (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12437).

Tuttavia, ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario che il lavoratore provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti del datore di lavoro siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”.