DIRITTO DEL LAVORO

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DI TIPO ECONOMICO: OBBLIGO DI RIPESCAGGIO

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1508 del 25.01.2021

“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di "repêchage") è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza.”