DIRITTO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE INDIVIDUALE AD ALTRO FONDO COMPLEMENTARE


Con sentenza n. 12209 del 14.04.2022, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del D. Lgs. n. 124/1993 ed oggi dall'art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un Fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i Fondi Complementari preesistenti all'entrata in vigore della Legge n. 421/1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema c.d. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.