DIRITTO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE

FUNZIONE E OPERATIVITÀ DEL “FONDO DI GARANZIA ex art. 5 del D.Lgs.  80/1992”

 

L'articolo 5 decreto 80 del 1992, che disciplina il Fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare, prevede l’intervento di questo non opera - a differenza del Fondo previsto dalla Legge n. 297/1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari: infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni.  

Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4684 del 09.03.2015, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire; la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l’intervento del Fondo di garanzia ex lege 297/82, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto.  

Può dunque affermarsi "che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dall’articolo 5 del decreto n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari; ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l’intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82” (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8524 del 24.03.2023).