DIRITTO PENALE


COSTRINGERE L'EX COMPAGNA/O AD AVERE UNA CONVERSAZIONE NON VOLUTA INTEGRA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA (ART. 610 C.P.)


Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 2480 del 21.01.2021
(testo integrale)


Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'imputato "aveva agito con la volontà di avere il tempo necessario per conversare con la donna. L’aveva, dunque, costretta ad entrare in auto ed a subire un dialogo non voluto, a sopportare la condotta indesiderata dello stesso".

Esclusa, invece, nel caso di specie, la configurabilità del reato di sequestro di persona ex art. 605 c.p. in quanto la condotta minatoria ed aggressiva non era direttamente ed esclusivamente rivolta a privare della libertà di movimento la persona offesa dal reato.



Dispositivo dell'art. 610 Codice Penale

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.