DIRITTO PENALE


Integra il delitto di truffa (ex art. 640 c.p.) la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune (c.d. truffa sentimentale), ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (
nel caso di specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie).

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 25165 del 06.06.2019, ha chiarito che “…
la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo”.

Invero, ad avviso del Supremo Consesso, "... gli artifici - intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti - o il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto”.


 ---> TESTO INTEGRALE SENTENZA (Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza n. 25165 del 06.06.2019)