DIRITTO SANITARIO

MEDICI SPECIALIZZANDI: INFORTUNI SUL LAVORO

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 443 del 13.01.2021

“In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di copertura assicurativa in favore dei medici specializzandi, legati da contratto di formazione specialistica con l'Università, grava, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368 del 1999, ratione temporis vigente, sull'Azienda Sanitaria, quale soggetto titolare dell'organizzazione produttiva presso cui viene espletata l'attività formativa sottesa al rischio assicurato, in funzione dell'equiparazione della tutela rispetto al personale sanitario dipendente, e deve essere assolto presso l'INAIL, inscrivendosi nello schema tipico delle assicurazioni sociali di cui all'art. 38 Cost., che non si limitano a realizzare la semplice traslazione del rischio, ma hanno la finalità pubblicistica di garantire ai cittadini presi in considerazione dalla norma, al verificarsi delle condizioni in essa previste, i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”.