DIRITTO SANITARIO - AMMINISTRATIVO

MANCATO ACCREDITAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA: LO SPECIALIZZANDO HA DIRITTO AL TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ATENEO


Il consolidato orientamento del T.A.R. Abruzzo.


Il T.A.R. Abruzzo, investito della questione, con una serie di sentenze emesse nell'anno 2020, e da ultimo con sentenza n. 00157/2020 Reg. Prov. Coll. - n. 00531/2019 Reg. Ric., depositata dalla Prima Sezione, il 07 maggio 2020, ha stabilito che nell'ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria non risulti inserita nell'elenco di quelle accreditate di cui al decreto direttoriale del MIUR, dovrà applicarsi l'art. 3, comma 3 del decreto M.I.UR. 1288/2019, il quale dispone che “gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione”. La disposizione predetta non sembra lasciare alcun margine di discrezionalità all’Amministrazione che, in caso di mancato accreditamento e in presenza dei requisiti predeterminati deve rilasciare il nulla-osta al trasferimento. E ciò è stato chiarito espressamente anche dal MIUR con nota prot. n. 28656 del 2017, ove si sottolinea che “con riferimento alle Scuole di Specializzazione che (…) non hanno ottenuto l’accreditamento ministeriale, si rammenta che gli Atenei sono comunque tenuti a garantire agli specializzandi in corso la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Inoltre, qualora lo specializzando iscritto decidesse di voler presentare ad altro Ateneo apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia della frequentata, si ritiene che l’Ateneo cui lo specializzando è iscritto non possa negare il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate alla ridetta istanza di trasferimento (mancato accreditamento) … gli Atenei che eventualmente riceveranno istanze di trasferimento motivate appunto dal mancato accreditamento della Scuola, a voler prendere in considerazione le istanze stesse”.



DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA N. 00157/2020 Reg. Prov. Coll. T.A.R. Abruzzo - Sezione Prima, il 07 maggio 2020

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