RESPONSABILITÀ MEDICA

ANCHE IL MEDICO SPECIALIZZANDO È TITOLARE DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA E RISPONDE (IN CONCORSO CON IL MEDICO TUTORE) DEI DELITTI DI OMICIDIO O LESIONI PERSONALI COLPOSE E DEI DANNI CAGIONATI AL PAZIENTE.

La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto una "posizione di garanzia" anche rispetto alla figura del Medico Specializzandoil quale inizi ad eseguire interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

Il medico Tutore ha l'obbligo di vigilare sugli atti medici affidati allo specializzando e risponde in concorso con questi di eventuali reati colposi (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 21594/2007 del 01.06.2007).

D'altra parte anche lo Specializzando è titolare di un'autonoma posizione di garanzia e "nei limiti delle sue competenze, deve segnalare eventuali errori od omissioni e rifiutare di avallare terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza da lui esigibile, appaiano palesemente incongrue" (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 32424/2008 del 01.08.2008).

Il medico specializzando non è presente in struttura per la sola formazione professionale, né la sua è una  mera presenza passiva; si tratta pur sempre di un laureato in medicina e chirurgia, dotato di un’autonomia che, seppur vincolata al rispetto delle direttive impartite dal tutore, lo espone a responsabilità per gli atti compiuti.

Ne consegue che se lo specializzando è chiamato a compiere un’attività che non è (o ritiene di non essere) in grado di realizzare deve rifiutarsi di eseguirla, andando altrimenti incontro a responsabilità in termini di "colpa per assunzione".

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza 4 luglio - 17 ottobre 2019, n. 26311 (testo integrale) con cui ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale precedentemente inaugurato dalla IV Sezione Penale, che aveva già espresso il seguente principio di diritto: "il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, nè lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perchè diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento (Cass. 10 dicembre 2009, n. 6215 e 22 febbraio 2012, n. 6981)".


Cass. Civile, Sez. III,  sentenza 
n. 26311/2019  del 17.10.2019 (testo integrale SENTENZA)