RESPONSABILITÀ MEDICA

INTRODOTTO UNO “SCUDO PENALE” PER I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CHE TROVANO CAUSA NELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19”. LA PUNIBILITÀ AVVIENE INFATTI SOLO IN CASO DI "COLPA GRAVE" DEL MEDICO.  INTRODOTTI ANCHE TRE CRITERI PER VALUTARE IL GRADO DELLA COLPA.


Con la Legge 28 maggio 2021 n. 76 (Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44), il legislatore ha introdotto uno "scudo penale" per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che trovano causa nella situazione di emergenza sanitaria "covid-19".

É stato infatti inserito l'art. 3-bis rubricato <<Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19>> che prevede al Comma 1:

"Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave."

Al successivo Comma 2 sono stati invece indicati tre criteri per la valutazione del grado della colpa.

Infatti, ai fini della valutazione del grado della colpa, il Giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità:

1) della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;

2) della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;

3) minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.