DIRITTO AMMINISTRATIVO

"Il diritto di accesso agli atti amministrativi" ex Legge n. 241/90

Il diritto di accesso agli atti amministrativi rappresenta una delle principali estrinsecazioni del criterio di trasparenza che, unitamente a quelli di economicità, efficacia e pubblicità, deve reggere l'attività amministrativa. Esso consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90 "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ovverosia i soggetti interessati.

Il successivo articolo 23 della legge 241/90, specifica che il diritto di accesso si esercita nei confronti: delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all'amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta, può respingerla se la stessa ha ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.Se decorrono inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. In caso di illegittimo diniego, l'interessato potrà proporre ricorso dinnanzi al competente TAR o, in alternativa, con riferimento agli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali potrà ricorrere al Difensore Civico mentre, con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali, il ricorso potrà essere promosso alla Commissione per l'Accesso agli atti amministrativi (c.d. Cada) di cui all'art. 27 della L. n. 241/1990. Ove il Difensore Civico (o la Cada) accerti l'illegittimità del diniego d'accesso e la fondatezza dell'istanza ostensiva, lo comunica all'autorità che dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in difetto l'accesso è consentito.