DIRITTO MILITARE

È LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL CARABINIERE IN ALTRA REGIONE ANCHE SE MOLTO DISTANTE, PREVALENDO L’INTERESSE PUBBLICO ALLA TUTELA DEL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PRESTIGIO DELL’AMMINISTRAZIONE


Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 118), costituisce principio consolidato quello secondo cui, il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell'art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, non postulando comportamenti sanzionabili in sede penale e (o) disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro lato, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede.

Di conseguenza, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa l'origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all'interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell'amministrazione sia messo in pericolo (da ultimo, Cons. Stato Sez. III, n. 3784 del 2018; Sez. VI, n. 731 del 2009).

D’altra parte, costituisce principio pacifico anche quello secondo cui, nella materia in argomento, competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito (Cons. Stato, sez. III, n. 4234 del 2015 cit.; Sez. VI, nn. 4057 e 2824 del 2009, Sez. IV, n. 4716 del 2008).

Con Sentenza n. 01173/2021 pubblicata l'8.02.2021 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità  del trasferimento di un Maresciallo dei Carabiniere in una sede molto distante dalla sede di assegnazione (che è anche la sua sede di origine, nella quale quindi più vicini sono i legami di parentela e affinità), essendo giustificabile in relazione alle caratteristiche di ampia penetrazione e pervasività che alcuni fenomeni criminosi - quali quelli riconosciuti sussistenti in capo a taluni congiunti del militare legati ad una cosca di 'ndrangheta  - assumono in molte parti del territorio nazionale.

Ritiene il Consiglio di Stato che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientalenon deve esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente, né può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione".

Ad avviso del Collegio il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale oggetto di impugnazione risulta pertanto correttamente disposto al fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dell’ufficio di provenienza e l’immagine dello stesso Militare, che potrebbero subire un vulnus dalla presenza sul territorio di riferimento di soggetti a lui legati da vincoli di parentela e/o affinità rispetto ai quali sono state pronunciate condanne per reati associativi.




TESTO INTEGRALE

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 01173/2021 pubblicata l'8.02.2021




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